LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso dell’imprenditore russo Roman Arkadyevich Abramovich contro le sanzioni decise nei suoi confronti dal Consiglio Ue nell’ambito delle misure prese dopo l’invazione russa dell’Ucraina. Le sanzioni prevedevano tra l’altro il congelamento dei fondi e il divieto di ingresso e transito nell’Unione europea. Abramovich aveva contestato dinanzi al Tribunale dell’Ue l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi delle persone ed entità oggetto di qusete misure. Il Tribunale ha respinto il ricorso dell’imprenditore e confermato gli atti del Consiglio. Abramovich, ex proprietario del Chelsea, è in possesso delle cittadinanze russa, israeliana e portoghese. È il principale azionista della Evraz, uno dei principali gruppi attivi in Russia nel settore siderurgico e minerario.
“Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui le misure controverse sarebbero state adottate de facto dai gruppi di lavoro del Consiglio incaricati di elaborare i lavori preparatori – si legge in una nota -. In realtà, il Consiglio si è semplicemente basato su tali lavori per statuire sull’adozione degli atti impugnati: il fatto che detti gruppi abbiano partecipato al processo di riesame delle misure restrittive, allo scopo di facilitare l’adozione della decisione finale da parte del Consiglio, non significa che quest’ultimo abbia rinunciato al suo potere decisionale o che l’abbia delegato a uno dei suoi gruppi di lavoro”.
“Inoltre, i criteri di designazione che consentono l’applicazione di tali misure, rientranti nell’ampio potere discrezionale del Consiglio, sono oggettivi, sufficientemente precisi e proporzionati: da un lato, essi si rivolgono specificamente agli imprenditori di spicco che operano in Russia, in un contesto in cui i principali attori economici sono strettamente legati allo Stato – spiega il Tribunale -; dall’altro, essi riguardano coloro che intervengono in settori che generano notevoli redditi per il governo russo, facendo chiaramente riferimento ad attività di non trascurabile importanza, fonti di finanziamento delle sue azioni e della sua politica. È l’applicazione di tali criteri, tenuto conto dell’importanza dei suoi possedimenti di capitali, che ha condotto all’adozione di misure restrittive nei confronti di Abramovich, e non, come egli ha sostenuto, la volontà di strumentalizzarlo a causa della sua notorietà pubblica. Egli è infatti, in particolare, il principale azionista della Evraz, società madre di uno dei maggiori gruppi attivi in Russia nei settori della siderurgia e dell’estrazione mineraria”.
Abramovich possiede anche partecipazioni nella Norilsk Nickel, uno dei principali produttori mondiali di palladio e un attore chiave del mercato del nichel raffinato. “Tali attività, che rientrano nelle industrie siderurgiche e minerarie, rappresentano, peraltro, una notevole fonte di reddito per il governo russo – sottolinea il Tribunale Ue -. Infine, le misure rispettano le condizioni previste dal diritto dell’Unione, e in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in materia di limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la libertà di circolazione dei cittadini europei, in quanto si fondano su una base legislativa che definisce in modo chiaro e preciso la portata di tali limitazioni, rispettano il “contenuto essenziale” del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevedono deroghe nonché riesami periodici e sono proporzionate e adeguate all’obiettivo di promuovere una soluzione pacifica della crisi in Ucraina”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
