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Consulta “Il tetto di 6 mesi di stipendio per i licenziamenti è illegittimo”

ROMA (ITALPRESS) – Nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, il “tetto” di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria per i lavoratori è incostituzionale”. Lo ha deciso la Consulta nella sentenza depositata oggi.

Secondo la Corte, l’imposizione di un simile limite massimo, “fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento”, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto “entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro”.

La Corte ha espresso anche “l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia”, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, il criterio del numero dei dipendenti “non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi”.

CONSULTA “SI’ A CONGEDO PATERNITA’ ANCHE PER LA SECONDA MAMMA”

La norma che non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile è costituzionalmente illegittima. È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza depositata oggi. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione che consente solo al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la “seconda madre”, nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.

La Corte ha ritenuto “manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero” che, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, “hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale”. 

L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, “non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità” ma “risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti”. Per la Corte “viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali”. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili “una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente”. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).