Territorio

Padova: respinto il ricorso del gestore della sala giochi in Stazione

Scritto da Redazione

Ancora una volta il TAR del Veneto dà ragione al Sindaco Bitonci: dopo le sentenze sulle slot-machine, sugli orari di apertura dei Kebab e sull’ordinanza anti prostituzione, è stato infatti respinto anche il ricorso del gestore della Sala giochi di via Nino Bixio contro il provvedimento del Sindaco che aveva imposto la chiusura dell’esercizio commerciale per tre mesi, al fine di fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per l’incolumità pubblica venutasi a creare nell’area adiacente alla Stazione Ferroviaria .

Ancora una volta il TAR del Veneto dà ragione al Sindaco Bitonci: dopo le sentenze sulle slot-machine, sugli orari di apertura dei Kebab e sull’ordinanza anti prostituzione, è stato infatti respinto anche il ricorso del gestore della Sala giochi di via Nino Bixio contro il provvedimento del Sindaco che aveva imposto la chiusura dell’esercizio commerciale per tre mesi, al fine di fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per l’incolumità pubblica venutasi a creare nell’area adiacente alla Stazione Ferroviaria .

“Il TAR non solo ha confermato che tale esercizio costituisce punto di aggregazione e di ritrovo per soggetti pregiudicati dediti al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti – ha fatto presente l’Assessore all’Avvocatura civica Matteo Cavatton – ma ha anche ribadito che il ruolo del sindaco, nelle questioni che riguardano la sicurezza, non è di mero spettatore come hanno invece sostenuto Zanonato e Rossi negli anni scorsi, ma egli può e deve legittimamente intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini”.

“E’ un’altra sentenza che farà scuola non solo in Veneto ma anche in tutta Italia – ha incalzato l’Assessore alla Sicurezza Maurizio Saia – dopo quella sulle slot-machine anche questa potrà venire presa d’esempio da altri sindaci. Finalmente i cittadini di piazzale Stazione, soddisfatti, tirano un sospiro di sollievo”.

Il TAR ha infine condannato la parte ricorrente a rimborsare al Comune le spese di lite in complessivi 1.000 euro oltre agli oneri accessori.

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